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VIAGGIARE IN REGOLA
In applicazione della Legge Regionale n.30 del 2/10/98 i viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio, oltre a corrispondere il prezzo della corsa, sono soggetti ad una sanzione amministrativa massima di Euro 157,50.
La sanzione potrà essere pagata:
- Entro 5 giorni dalla data del verbale nella misura minima di Euro 42,00;
- Dopo i 5 giorni ed entro 60 giorni dalla data del verbale nella misura ridotta di Euro 52,50 ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 21/84;
- Dopo il 61mo giorno nella misura massima di Euro 157,50.
La convalida dei titoli di viaggio deve essere effettuata ad ogni salita in vettura ( o a terra, nel caso di utilizzo del servizio ferroviario ) anche in caso di interscambio.
Si ricorda che solamente ai titolari di TESSERA PERSONALE a tariffa forfetaria mensile od annuale dimenticata o non convalidata, che presentino il proprio titolo di viaggio presso una biglietteria abilitata entro 5 giorni dimostrandone la validità, potrà essere applicata la sanzione nella misura di Euro 5,00.
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